STATUTO
1.Denominazione-Sede-Durata
2.Scopo e Oggetto
3.Soci
4.Recesso e esclusione
5.Disciplina della prestazione mutualistica e regolamento interno
6.Stumenti finanziari, ristorni e patrimonio sociale
7.Ristorni
8.Patrimonio
9.Organi sociali
10. Clausula compromissoria
11. Scioglimento e liquidazione
12. Disposizioni finali
| TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA |
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E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale LAVORIamo
O.N.L.U.S"
La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo,
uffici amministrativi e/ostabilimenti operativi aventi carattere di succursali
sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.
La Società ha sede legale in Milano.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia
di società a responsabilità limitata in
quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Qualora i soci cooperatori
siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello
stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale
adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive
come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata
dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di
conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2024; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.
| TITOLO II SCOPO E OGGETTO |
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ART. 3
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4 finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.
La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.
Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello
di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di
occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive
la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti
di collaborazione non occasionale o a progetto.
Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa
anche con soggettinon Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale
ma dovrà essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioè la
attività svolta avvalendosi delle prestazioni dei soci.
La Società si propone:
1. di assicurare ai propri
Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri
Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti
dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito
di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle
vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche
istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata -
per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente
ai fini del più ampio conseguimento dell’oggetto sociale;
4. di destinare apposite
somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l’assistenza alle
malattie e quella infortunistica.
ART. 4
Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da
svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori,
e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge
8 novembre 1991, n. 381.
La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è l'inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati, ossia gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione, i disoccupati di età superiore
ai 50 anni in declino socio-economico e professionale, senza distinzione
di sesso, età, razza, religione e appartenenza politica.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci
e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili
con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore,
su scala locale, nazionale ed internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza
nell'ambito territoriale di Milano e Provincia, anche mediante il coinvolgimento
delle risorse del territorio, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed
enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo
modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile
dell'impresa.
In base a tale premessa la cooperativa si propone, tenuto conto dei requisiti
e dell'interesse dei soci, di svolgere attività di assunzione, esecuzione
di commesse di lavoro, subforniture, per conto di imprese, enti ed organismi
sia pubblici che privati e di qualsiasi altro committente non compreso nei
precedenti, nei settori qui di seguito elencati:
- produzione di manufatti artigianali in ceramica, pelle, legno, metalli
e leghe preziose e comuni;
- smaltimento e riciclo rifiuti speciali;
- montaggi ed assemblaggi vari, confezionamento di materiali e prodotti vari,
compresi materiali elettrici ed elettronici;
- centro servizi meccanografici con elaborazione dati e programmazione software,
realizzazione di siti web, creazione di archivi digitali e di cd e dvd multimediali;
- lavori tipografici e di legatoria, produzione di microfilm e relativa stampa;
- produzione di video su supporto magnetico o dvd;
- servizi di assistenza anziani e portatori di handicap;sviluppo di interventi
di prossimità;
- servizio di pulizie in aziende pubbliche o private e/o presso privati;
- servizio di lavanderia per aziende pubbliche o private, associazioni no
profit e cooperative sociali;
- imbiancatura, tinteggiatura, decorazione di interni ed esterni, lavori
di tappezzeria;
- progettazione e realizzazione impianti tecnici quali impianti elettrici,elettronici,idraulici,termici
e di condizionamento;
- trasporti di cose e persone, compreso il recapito di corrispondenza urgente,
lavori di magazzinaggio, riordino archivio, sgombero locali;
- manutenzione di giardini, terrazze, parchi, florovivaismo ed attività agricola
strumentale;
- conduzione e gestione di attività commerciali di vendita diretta
al pubblico, compresa la somministrazione di cibi e bevande o la fornitura
dei relativi servizi;
- distribuzione di carburanti, lubrificanti ed accessori per autoveicoli.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge,
la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa
o affine agli scopi sopra elencati, e potrà compiere tutti gli atti
e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale,
industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi,
compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature
ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel
rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate,
per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze
e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe
e comunque accessorie all'attività sociale, con l'esclusione assoluta
della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione
riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti,
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza
e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata
da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci
ed effettuata esclusivamente ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale.
E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra
il pubblico.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
aziendale, ai sensi della Legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative
ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
La società può svolgere la propria attività anche con
terzi.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate nell'articolo
2529 c.c., nei limiti e secondo le modalità ivi previste.
La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa
ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti
e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale
e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione
degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti
ai medesimi nonché, tra l’altro, per la sola identificazione
esemplificativa:
a) Concorrere
ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
b) Istituire
e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari
per l’espletamento delle attività sociali;
c) Assumere
interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di
capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe
e comunque accessorie all’attività sociale;
d) Dare adesioni e partecipazioni
ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati,
diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne
gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
e) Concedere
avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia
forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi,
nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
f) Favorire
e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali
culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione
ad Organismi ed Enti idonei.
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione
dell’oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione
di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento
aziendale.
| TITOLO III SOCI |
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ART. 5
Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori
di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e
siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all’esercizio
di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa
e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione
professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa
ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
Qualora
la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa Soci persone
giuridiche.
Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991
n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti
sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative
sociali.
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due
della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.
I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro
dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero
complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei
soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate
in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego
di operatori professionali.
Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei
prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente
ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai
Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all’uopo istituito.
Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o
nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti
del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa
ne siano iscritti più di cinquanta.
ART. 6
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo
amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
b) precisazione delle attitudini e capacità professionali;
c) l’ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere,
per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente
Statuto;
d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore, se persona fisica
dovrà contenere quanto indicato nel primo comma ad esclusione della
lettera b); se Ente, Organismo o Persona giuridica dovrà contenere:
a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata
a rappresentare l’Ente, Organismo o Persona giuridica;
c) caratteristiche ed entità degli associati;
d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere nel rispetto
dei limite minimo stabilito dal presente Statuto;
e) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza
delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla
domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del
capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e
annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di
quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale -, unitamente
all'ammontare dell'attivo patrimoniale, determini il superamento dei limiti
previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente,
l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia
di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea
per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato
e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea
straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono
motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato.
In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla
comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea
dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo,
quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea
con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea
stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello
risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente
ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati
nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese
che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla
Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'organo amministrativo.
ART. 7
I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita
dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.
Essi sono, inoltre, obbligati:
a) al versamento del Capitale
Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo
art. 24;
b) all’osservanza
dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate
dagli Organi sociali;
c) a prestare il proprio
lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle
prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto
previsto nel Regolamento Interno;
d) al versamento del sovrapprezzo
approvato dall’assemblea dei soci su proposta del l'organo amministrativo.
Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.
Il socio che non partecipa all’amministrazione ha diritto di avere
dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali
e i documenti relativi all’amministrazione.
ART. 8
E’ fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari
di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative
e/odi associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali,
o che comunque esplichino attività nel medesimo settore economico-produttivo,
salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari
motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali
tra Cooperative dello stesso settore.
E’, altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non
titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a
favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo
della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in
proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo.
Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del
rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili
con l’affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine
professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al
conseguimento degli scopi sociali.
ART. 9
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo
può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano
acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione
del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie
di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo
può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in
grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli
scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con
quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura analoga al socio ordinario.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura
inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale
o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta
comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale
sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle
assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee
ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare
in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto
amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo
2476 del codice civile.
Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla
data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso
a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione
che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia
rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli
qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni
di partecipazione all’attività economica della cooperativa,
finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In
tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione
in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e
con gli effetti previsti in via generale.
| TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE |
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ART. 10
La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell’Ente, Organismo o Persona giuridica.
ART. 11
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.
Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a
norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di
prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell’eventuale
periodo di preavviso previsto dal regolamento.
Le azioni nominative emesse per i Soci sovventori e le azioni di partecipazione
cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della
azione avrà diritto a recedere dalla società. In ogni
caso il socio sovventore o titolare di azione di partecipazione cooperativa
dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa, avrà diritto
di recedere.
ART. 12
Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l’esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:
- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- che nell’esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull’elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
c) che non partecipi per
più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate
in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
d) che, senza giustificato motivo,
si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali
sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la Cooperativa;
e) che venga a trovarsi in
una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8;
f) che abbia una condotta
morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
i) che sia in possesso
dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
L’esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione
mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente
previsto dal Regolamento.
ART. 13
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate
ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso
presentate da Soci e per l’eventuale diniego da parte della Cooperativa.
ART. 14
I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale
Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la
cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga
operativo.
Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa
fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato
nei termini previsti dall’art. 2535 del Codice Civile.
Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.
Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile. La liquidazione
o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno
può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi
legali, entro un termine massimo di cinque anni.
ART.15
In caso
di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata
ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui
al precedente articolo.
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota
da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le
modalità previste nel precedente articolo.
ART. 16
I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno
richiedere in forma scritta il rimborso.
La richiesta dovrà pervenire all'organo amministrativo entro la data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
sociale nel quale si è verificato l'evento che ha originato il diritto
al rimborso, il quale avverrà secondo la disciplina dettata dal Codice
Civile.
Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla
richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio,
comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina
di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non
sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto verranno destinate
al fondo di riserva legale.
| TITOLO V DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO. |
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ART. 17
In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore
titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del
Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall’apposito
Regolamento Interno.
II Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, è approvato
dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l’assemblea
straordinaria.
ART. 18
Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici
oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi
lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure
da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato
dall’Assemblea.
Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione
di nuova imprenditorialità.
E’ facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed
assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi
in materia.
| TITOLO VI STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE |
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ART. 19
Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può emettere
strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai
sensidell’articolo 2526 c.c.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli
emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione
degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono
attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente
articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto
dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive
disposizioni del presente statuto.
Art 20
Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori",
che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni
istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche
che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati
da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei
soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione
o al potenziamento aziendale.
A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque
voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo
dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un
terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso
come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio
del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea,
risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.
La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare
in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni
di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione
del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato
l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di
partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio
suddetto.
I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori
persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza
degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.
Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla
normativa vigente in materia, da apposito regolamento.
Art 21
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento
aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In
tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa,
anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate
nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare
non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili
o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato
e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione,
in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti
della Cooperativa.
Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione
degli utili in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla
remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea
ordinaria dei soci.
All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni
di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso
del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La
riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione
del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa",
se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo
delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione
cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa
vigente in materia, da apposito regolamento.
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci,
sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione
di cui all’alinea del presente articolo. L’assemblea speciale
degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento
dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare
i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee
dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione
delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi
dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della
Società.
| TITOLO VII RISTORNI |
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Art 22
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta
dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente,
dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla
qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con
i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun
socio:
- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione
di nuove azioni di capitale.
| TITOLO VIII PATRIMONIO |
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Art 23
Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale,
che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote,
ciascuna del valore minimo di 25 euro;
b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500 euro
destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione
o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale definito
da apposita delibera dell'organo amministrativo, destinate alla realizzazione
di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
e) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote
eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;
f) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
g) dalla riserva straordinaria;
h) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto
per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio
e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote e azioni sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite
tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto
del suo scioglimento
Art 24
Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:
a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque
entro due anni dalla sottoscrizione.
Le quote/azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,
nè essere cedute senza l'autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione
all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa
autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere
effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato
al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i
quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e
la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione
che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci
del presente statuto.
Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa
alla stipula del medesimo contratto di lavoro che intercorreva con il cedente.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo
deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al
socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,
può attivare le procedure arbitrali.
Le azioni possedute dai soci sovventori possono essere trasferite
esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.
Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo
amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di
pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso
di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende
trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
Decorso il predetto termine, il socio sovventore sarà libero
di vendere al proposto acquirente.
Art 25
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede
alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai
principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo
in sede di relazione sulla gestione.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza
nell'ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto
al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero capitale, dedotto
soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve
essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili
annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni
previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) a eventuale ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi
del precedente articolo 22;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato
in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento
dei requisiti mutualistici;
f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione
delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa
nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
g) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio
netto e il complessivo indebitamento della società è superiore
ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non
oltre un quarto degli utili;
h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera
h) dell’art. 23.
L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione
di cui alle lettere c) d) e) g) ed h), che la totalità degli utili,
fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di
riserva di cui alla lettera a).
La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente
articolo 22, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni
degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).
| TITOLO IX ORGANI SOCIALI |
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Art 26
Sono organi della società:
- Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale, se nominato.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 27
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,
dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori
o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli
aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
- le modificazione dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione
assembleare.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 120 giorni, o per speciali
motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell’Esercizio
sociale.
ART. 28
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
L'Assemblea è considerata straordinaria quando delibera sulle modificazioni
dello statuto e sullo scioglimento e la liquidazione della società.
La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata,
anche a mano, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora
della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno
ventiquattro ore dopo la prima — ed anche mediante affissione dell’avviso
di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni
prima dell’adunanza.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità, l’Assemblea
si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti
i Soci con diritto di voto, e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi
siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella
obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta
a meglio diffondere fra i Soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.
ART. 29
In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi
diritto al voto.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente
a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli
oggetti posti all’Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e
la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza
diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto
favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi
diritto al voto.
In assemblea, ciascun socio non può rappresentare più di un
socio.
ART. 30
Per le votazioni
si procederà normalmente col sistema della alzata
di mano; è data, peraltro, facoltà all’Assemblea di stabilire
diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza
o mediante altri mezzi di telecomunicazione; in tal caso l’avviso di
convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
E' ammessa la possibilità che le adunanze delle Assemblee si svolgano
anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che nell'avviso
di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali
gli intervenuti potranno affluire.
Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere
loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione
simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere
documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta
nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario,
onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
ART. 31
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel
Libro dei Soci da almeno tre mesi.
Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta;
in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto
per ogni dieci azioni possedute, fine ad un massimo di cinque; i voti complessivamente
attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del
totale dei voti spettanti a tutti i Soci, tale ragguaglio avviene in caso
di eccedenza di tale limite con proporzionale riduzione dei voti esprimibili
da ogni socio sovventore.
Per i soci speciali si applica l’articolo 9 del presente statuto.
I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere
più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.In
ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di
un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati
in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino
tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita,
applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero
massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi
portato.
AMMINISTRATORI
ART. 32
La
cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero
da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque componenti.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione
della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la
maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
Gli
amministratori restano in carica per il periodo di tre esercizi.
Gli
amministratori possono essere rieletti.
La
cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato
ricostituito.
Qualora
non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione
elegge fra i suoi membri un presidente.
Le
decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in
forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero
sulla base del consenso espresso per iscritto.
La
procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso
per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia
assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione
e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La
decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento
ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione
da parte della maggioranza degli amministratori.
All'organo amministrativo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria
della Cooperativa. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
all'amministratore Unico ovvero Consiglio di Amministrazione:
1) curare l’esecuzione
delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) redigere
i Bilanci preventivi e consuntivi;
3) compilare
i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale
e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari
e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa
quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione
compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato;
aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione
di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte
le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare,
scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
5) concorrere a gare d’appalto, licitazioni e trattative private per
opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi
contratti;
6) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi
altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti e nominare il
Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
8) assumere
e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
9) deliberare
circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni
di legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea Generale;
11) deliberare
l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di
prestiti prevista dall’ultimo comma dell’art.4 del presente Statuto,
nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione
e il potenziamento aziendale;
12) deliberare
l’adesione o l’uscita da altri Organismi, Enti e società;
13) deliberare
l’apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
14) stimolare
la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all’art.
24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione
e la condizione dell’Impresa, l’elaborazione di programmi di
sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
15) L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell’approvazione
del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che
si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di
perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima
relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il
consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli
amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri
e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della
delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate
dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di
ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione
deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della
decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno,
il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda,
la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
L’amministratore
unico ha la rappresentanza della cooperativa.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della
cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri
delegati, se nominati.
ART. 33
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio
Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita
da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni
del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.
Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza
degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero
Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono
convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio
di Amministrazione.
Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata
dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione.
ART. 34
Il consiglio di Amministrazione nomina un vicepresidente con funzioni vicarie al presidente.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 35
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543,
comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale,
composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono
dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo
2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei
soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale
, sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti
in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione
dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa
dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati
scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli
articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione
del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito
della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto
nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti;
le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta
dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze
dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
| TITOLO X CLAUSULA COMPROMISSORIA |
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ART. 36
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle
relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro
i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti
con gli organi sociali, ovvero qualsiasi controversia avente per oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione
di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di
conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della
Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti
dagli artt.38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la
conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni
dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino
per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto
in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera
di Commercio di Milano che provvederà alla nomina del soggetto arbitrale.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi
procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi
entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo
che le parti concordino per iscritto.
Le controversie non risolte tramite la conciliazione, dovranno essere risolte
da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo
ove ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla
nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto,
la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente
del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin
d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni
dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato
tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse
da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro
confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio
2003, n. 5,
| TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE |
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ART. 37
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
ART. 38
In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.
| TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI |
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ART. 39
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali

