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STATUTO

1.Denominazione-Sede-Durata
2.Scopo e Oggetto
3.Soci
4.Recesso e esclusione
5.Disciplina della prestazione mutualistica e regolamento interno
6.Stumenti finanziari, ristorni e patrimonio sociale
7.Ristorni
8.Patrimonio
9.Organi sociali
10. Clausula compromissoria
11. Scioglimento e liquidazione
12. Disposizioni finali

 

TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE  DURATA
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E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale  LAVORIamo
O.N.L.U.S"

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici amministrativi e/ostabilimenti operativi aventi carattere di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.
La Società ha sede legale in Milano.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata  in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

ART. 2
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2024; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

 

TITOLO II
SCOPO E OGGETTO
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ART. 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4 finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione non occasionale o a progetto.
Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggettinon Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale ma dovrà essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioè la attività svolta avvalendosi delle prestazioni dei soci.
La Società si propone:
1.         di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2.         di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3.         di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell’oggetto sociale;
4.         di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l’assistenza alle malattie e quella infortunistica.

ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.                      
La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ossia gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, i disoccupati  di età superiore ai 50 anni in declino socio-economico e professionale, senza distinzione di sesso, età, razza, religione e appartenenza politica.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale di Milano e Provincia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
In base a tale premessa la cooperativa si propone, tenuto conto dei requisiti e dell'interesse dei soci, di svolgere attività di assunzione, esecuzione di commesse di lavoro, subforniture, per conto di imprese, enti ed organismi sia pubblici che privati e di qualsiasi altro committente non compreso nei precedenti, nei settori qui di seguito elencati:
- produzione di manufatti artigianali in ceramica, pelle, legno, metalli e leghe preziose e comuni;
- smaltimento e riciclo rifiuti speciali;
- montaggi ed assemblaggi vari, confezionamento di materiali e prodotti vari, compresi materiali elettrici ed elettronici;
- centro servizi meccanografici con elaborazione dati e programmazione software, realizzazione di siti web, creazione di archivi digitali e di cd e dvd multimediali;
- lavori tipografici e di legatoria, produzione di microfilm e relativa stampa;
- produzione di video su supporto magnetico o dvd;
- servizi di assistenza anziani e portatori di handicap;sviluppo di interventi di prossimità;
- servizio di pulizie in aziende pubbliche o private e/o presso privati;
- servizio di lavanderia per aziende pubbliche o private, associazioni no profit e cooperative sociali;
- imbiancatura, tinteggiatura, decorazione di interni ed esterni, lavori di tappezzeria;
- progettazione e realizzazione impianti tecnici quali impianti elettrici,elettronici,idraulici,termici e di condizionamento;
- trasporti di cose e persone, compreso il recapito di corrispondenza urgente, lavori di magazzinaggio, riordino archivio, sgombero locali;
- manutenzione di giardini, terrazze, parchi, florovivaismo ed attività agricola strumentale;
- conduzione e gestione di attività commerciali di vendita diretta al pubblico, compresa la somministrazione di cibi e bevande o la fornitura dei relativi servizi;
- distribuzione di carburanti, lubrificanti ed accessori per autoveicoli.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con l'esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività,  disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
La società può svolgere la propria attività anche con terzi.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate nell'articolo 2529 c.c., nei limiti e secondo le modalità ivi previste.
La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l’altro, per la sola identificazione esemplificativa:
a)            Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
b)            Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l’espletamento delle attività sociali;
c)            Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
d)         Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
e)            Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
f)            Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell’oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III
SOCI
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ART. 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all’esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa Soci  persone giuridiche.
Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all’uopo istituito. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di cinquanta.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
b) precisazione delle attitudini e capacità professionali;
c) l’ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore, se persona fisica dovrà contenere quanto indicato nel primo comma ad esclusione della lettera b); se Ente, Organismo o Persona giuridica dovrà contenere:
a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’Ente, Organismo o Persona giuridica;
c) caratteristiche ed entità degli associati;
d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere nel rispetto dei limite minimo stabilito dal presente Statuto;
e) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale -, unitamente all'ammontare dell'attivo patrimoniale, determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'organo amministrativo.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.
Essi sono, inoltre, obbligati:
a)         al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24;
b)            all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
c)         a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
d)         al versamento del sovrapprezzo approvato dall’assemblea dei soci su proposta del l'organo amministrativo.
Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.
Il socio che non partecipa all’amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

ART. 8

E’ fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/odi associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.
E’, altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo.
Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l’affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:

  1. alla loro formazione professionale;
  2. al loro inserimento nell’impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

  1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
  2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
  3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura analoga al socio ordinario.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. 
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV
RECESSO - ESCLUSIONE
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ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell’Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

  1. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  2. la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione  mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell’eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.
Le azioni nominative emesse per i Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.  In ogni caso il socio sovventore o titolare di azione di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa, avrà diritto di recedere.

ART. 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l’esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

  1. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
  2. che nell’esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull’elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;

c)         che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
d)        che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
e)         che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8;
f)         che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

  1. che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
  2. che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

i)          che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
L’esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l’eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.
Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall’art. 2535 del Codice Civile.
Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.
Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ART.15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso.
La richiesta dovrà pervenire all'organo amministrativo entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale nel quale si è verificato l'evento che ha originato il diritto al rimborso, il quale avverrà secondo la disciplina dettata dal Codice Civile.
Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto verranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V
DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.
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ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall’apposito Regolamento Interno.
II Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla Assemblea Ordinaria  con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

ART. 18

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall’Assemblea.
Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.
E’ facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI
STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE
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ART. 19

Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati  ai sensidell’articolo  2526 c.c.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art 20

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.
A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.
La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.
I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.
Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

Art 21 
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.
All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all’alinea del presente articolo. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO VII
RISTORNI
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Art 22

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VIII
PATRIMONIO
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Art 23

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore minimo di 25 euro;
b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500 euro destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale definito da apposita delibera dell'organo amministrativo, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
e) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
f) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
g) dalla riserva straordinaria;
h) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote e azioni  sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento

Art 24

Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:
a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.
Le quote/azioni  non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.
Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del medesimo contratto di lavoro che intercorreva con il cedente.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.
Le azioni possedute dai  soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.
Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sovventore  sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero capitale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) a eventuale  ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
g) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;
h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla  lettera h) dell’art. 23.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) e) g) ed h), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).
La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO IX
ORGANI SOCIALI
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Art 26

Sono organi della società:

  1. Assemblea dei soci;
  2. l'organo amministrativo;
  3. il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA  DEI SOCI

ART. 27

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
  2. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
  3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
  4. le modificazione dello statuto;
  5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 120 giorni, o per speciali motivi, entro i  centoottanta giorni successivi alla chiusura dell’Esercizio sociale.

ART. 28

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
L'Assemblea è considerata straordinaria quando delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento e la liquidazione della società.
La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima — ed anche mediante affissione dell’avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 29

In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
In assemblea, ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

ART. 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all’Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione; in tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
E' ammessa la possibilità che le adunanze delle Assemblee si svolgano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Tutti  i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la  discussione,  partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno  nonché poter  visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo  verbale.

ART. 31

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.
Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni dieci azioni possedute, fine ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci, tale ragguaglio avviene in caso di eccedenza di tale limite con proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore.
Per i soci speciali si applica l’articolo 9  del presente statuto.
I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

AMMINISTRATORI

ART. 32

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un  consiglio di amministrazione composto da tre a cinque componenti. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
                   Gli amministratori restano in carica per il periodo di tre esercizi.
                   Gli amministratori possono essere rieletti.
                   La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
                   Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
                   Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
                   La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
                   La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

All'organo amministrativo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'amministratore Unico ovvero Consiglio di Amministrazione:
1)         curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2)            redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
3)            compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
5) concorrere a gare d’appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
6) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
8)             assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
9)            deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea Generale;
11)            deliberare l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall’ultimo comma dell’art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
12)            deliberare l’adesione o l’uscita da altri Organismi, Enti e società;
13)            deliberare l’apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
14)            stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all’art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell’Impresa, l’elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
15) L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
                   Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale  nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
                   L’amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 33

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 34

Il consiglio di Amministrazione nomina un vicepresidente con funzioni vicarie al presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO X
CLAUSULA COMPROMISSORIA
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ART. 36

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ovvero qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro  60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano che provvederà alla nomina del soggetto arbitrale. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro  60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
Le controversie non risolte tramite la conciliazione, dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,

TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
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ART. 37

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 38

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
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ART. 39

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali