COS'E' UNA COOPERATIVA SOCIALE
Il testo giuridico di riferimento delle cooperative sociali è l'
art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che ne definisce le finalità e
ne individua le modalità di realizzazione:
"Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini"
La cooperativa
sociale quindi non si pone come obiettivo la realizzazione di un interesse
privato, ma di un interesse generale. Con questo non viene negata la natura
privata della cooperativa, ma si prevede che un soggetto privato si dedichi
alla produzione di beni e servizi alla scopo di soddisfare un interesse diffuso.
Laddove
una cooperativa ordinaria si fonda sul principio di mutualità in base
al quale i soci – che vi aderiscono proprio in virtù del maggior
vantaggio e sostegno che un'azione coordinata può arrecare loro – possono
fruire dei servizi offerti, una cooperativa sociale invece si caratterizza
per una finalità solidaristica, orientata alla comunità nel
suo insieme.
La legge poi precisa che l'oggetto di tale interesse generale è dato
dalla promozione umana e dall'integrazione sociale dei cittadini. Due sono
i tipi di attività mediante le quali deve essere perseguito lo scopo
della cooperativa:
1. la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi
2. lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate Tale distinzione si è tradotta
di fatto nella formazione di due diverse tipologie di cooperative sociali.
Tale distinzione si è tradotta di fatto nella formazione di due diverse tipologie di cooperative sociali.
COOPERATIVE SOCIALI DI "TIPO A"
Questa categoria di cooperative
sociali si compone di quelle che realizzano interventi di tipo socio-assistenziale,
sanitario ed educativo.
Fino ad oggi l'intervento di questo tipo di cooperative
sociali è stato incisivo soprattutto nel settore degli interventi
territoriali, in particolare di quelli domiciliari a favore di portatori
di handicap e di minori.
COOPERATIVE SOCIALI DI "TIPO B"
Si tratta di quelle cooperative
sociali che si pongono come obiettivo il recupero, formazione e l'inserimento
in un'attività lavorativa di persone svantaggiate.
Esse si fondano
sull' affiancamento alla persona svantaggiata – che conservi una sia
pur limitata capacità lavorativa – di personale professionalmente
qualificato e preparato a tale opera di recupero. Tutto ciò al fine
di un successivo collocamento lavorativo esterno alla cooperativa stessa,
quando la persona svantaggiata abbia elaborato sufficienti capacità.
In
considerazione del fatto che questo tipo di cooperative sociali si propongono
la duplice sfida di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e di produrre
beni e servizi collocabili sul mercato, la legge 381/1991 prevede per esse
alcune agevolazioni:
• un trattamento differenziato per i soggetti svantaggiati impiegati
nella cooperativa per quanto concerne le aliquote relative ai contributi
assicurativi obbligatori dovuti all'impresa;
• la possibilità che gli enti pubblici stipulino con tali cooperative
convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi, in deroga al dettato in materia di contratti-appalti della
pubblica amministrazione.
SOCI
Possono candidarsi a soci coloro i quali, non avendo interessi in contrasto
con quelli della cooperativa, si prefiggono di perseguirne gli scopi tramite
la partecipazione alle attività sociali. Per diventare soci occorre
presentare domanda al consiglio di amministrazione che decide in merito all'accoglimento
delle stesse. I soci sono poi tenuti a:
1. versare la quota sottoscritta;
2. osservare lo statuto e le delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali mediante la partecipazione
alle attività sociali nelle forme e nei modi stabiliti dalla Assemblea
e dal Consiglio di Amministrazione.
Possono essere soci di una cooperativa sociale le persone fisiche appartenenti
alle seguenti categorie:
• soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un
compenso di qualsiasi natura o entità;
• soli ordinari, sostenitori della cooperativa;
• soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
• soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologica
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale in specifici progetti;
Possono essere socie le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.


